IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 5 agosto 2022,  n.  119,  recante  «Disposizioni  di
revisione del modello di Forze armate interamente  professionali,  di
proroga del termine per la riduzione  delle  dotazioni  dell'Esercito
italiano, della Marina militare, escluso il Corpo  delle  capitanerie
di  porto,  e  dell'Aeronautica  militare,  nonche'  in  materia   di
avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello
strumento militare nazionale» e, in  particolare,  l'articolo  9,  il
quale conferisce al Governo la delega ad adottare, entro dodici  mesi
dalla data di entrata in vigore della  medesima  legge,  uno  o  piu'
decreti  legislativi  per  la  revisione  dello  strumento   militare
nazionale, disciplinato dal codice di cui al decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  e
secondo il procedimento ivi stabiliti; 
  Visto l'articolo 9, comma 1, lettera a), della  legge  n.  119  del
2022, il quale prevede,  tra  i  principi  e  criteri  direttivi  per
l'esercizio  della  delega,  la  ridefinizione,  secondo  criteri  di
valorizzazione delle professionalita' dei reparti operativi  e  sulla
base della rivalutazione delle esigenze di impiego  nelle  operazioni
nazionali  e  internazionali,  della  ripartizione  delle   dotazioni
organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina
militare,  escluso  il  Corpo   delle   capitanerie   di   porto,   e
dell'Aeronautica militare, da conseguire  gradualmente  entro  l'anno
2033,  nell'ambito  delle  dotazioni  organiche  complessive  fissate
dall'articolo 798, comma 1, del codice di cui al decreto  legislativo
n. 66 del 2010; 
  Visto l'articolo 9, comma 1, lettera c), della  legge  n.  119  del
2022, il quale prevede,  tra  i  principi  e  criteri  direttivi  per
l'esercizio della delega, la previsione di un incremento organico, da
realizzare compatibilmente con il conseguimento dei risparmi  di  cui
all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n.
244, non superiore a 10.000 unita', di volontari in ferma  prefissata
iniziale nonche' di personale militare dell'Esercito italiano,  della
Marina militare, escluso il  Corpo  delle  capitanerie  di  porto,  e
dell'Aeronautica militare ad alta  specializzazione,  in  particolare
medici,   personale   delle   professioni   sanitarie,   tecnici   di
laboratorio,  ingegneri,  genieri,  logisti  dei  trasporti   e   dei
materiali, informatici e  commissari,  in  servizio  permanente,  per
corrispondere alle accresciute esigenze in  circostanze  di  pubblica
calamita' e in situazioni  di  straordinaria  necessita'  e  urgenza,
adottando la necessaria disciplina di adeguamento; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante  «Codice
dell'ordinamento militare»; 
  Sentito il Consiglio centrale di rappresentanza militare -  Sezioni
Esercito, Marina e Aeronautica; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 17 luglio 2023; 
  Udito il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del
Consiglio di Stato n. 912  del  2023,  emesso  nell'adunanza  del  29
agosto 2023; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 novembre 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della difesa, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Rideterminazione  a  160.000   unita'   delle   dotazioni   organiche
  complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare,  escluso
  il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 798, comma 1, le parole:  «150.000  unita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «160.000 unita'»; 
    b) l'articolo 798-bis e' sostituito dal seguente: 
      «Art.   798-bis   (Ripartizione   delle   dotazioni   organiche
dell'Esercito italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica
militare).  -  1.   La   ripartizione   delle   dotazioni   organiche
dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle
capitanerie di porto,  e  dell'Aeronautica  militare  e'  determinata
nelle seguenti unita': 
        a) ufficiali: 
          1) 9.800 dell'Esercito italiano; 
          2) 4.741 della Marina militare; 
          3) 6.100 dell'Aeronautica militare; 
        b) sottufficiali: 
          1) 18.300 dell'Esercito italiano, di cui 6.950  marescialli
e 11.350 sergenti; 
          2) 11.034 della Marina militare, di cui 6.200 marescialli e
4.834 sergenti; 
          3)  17.325  dell'Aeronautica   militare,   di   cui   8.475
marescialli e 8.850 sergenti; 
        c) volontari: 
          1) 65.000 dell'Esercito italiano, di cui 40.000 in servizio
permanente e 25.000 in ferma prefissata; 
          2) 14.275 della Marina militare, di cui 10.505 in  servizio
permanente e 3.770 in ferma prefissata; 
          3)  13.425  dell'Aeronautica  militare,  di  cui  8.825  in
servizio permanente e 4.600 in ferma prefissata. 
  2. Il totale generale degli  organici  delle  Forze  armate  e'  il
seguente: 
      a) Esercito italiano: 93.100 unita'; 
      b) Marina militare: 30.050 unita'; 
      c) Aeronautica militare: 36.850 unita'.»; 
    c) all'articolo 809-bis, comma 1: 
      1) alla lettera a), il numero: «17» e' sostituito dal seguente:
«18»; 
      2) alla lettera b), il numero: «44» e' sostituito dal seguente:
«48»; 
      3)  alla  lettera  c),  il  numero:  «109»  e'  sostituito  dal
seguente: «117»; 
      4)  alla  lettera  d),  il  numero:  «820»  e'  sostituito  dal
seguente: «847»; 
      d) all'articolo 812-bis, comma 1: 
        1)  alla  lettera  a),  il  numero:  «9»  e'  sostituito  dal
seguente: «10»; 
        2) alla  lettera  b),  il  numero:  «23»  e'  sostituito  dal
seguente: «26»; 
        3) alla  lettera  c),  il  numero:  «56»  e'  sostituito  dal
seguente: «64»; 
        4) alla lettera  d),  il  numero:  «455»  e'  sostituito  dal
seguente: «482»; 
      e) all'articolo 818-bis, comma 1: 
        1)  alla  lettera  a),  il  numero:  «9»  e'  sostituito  dal
seguente: «10»; 
        2) alla  lettera  b),  il  numero:  «19»  e'  sostituito  dal
seguente: «22»; 
        3) alla  lettera  c),  il  numero:  «44»  e'  sostituito  dal
seguente: «54»; 
        4) alla lettera  d),  il  numero:  «410»  e'  sostituito  dal
seguente: «436». 
 
          N O T E 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              Il  testo  dell'art.  76  della  Costituzione   e'   il
          seguente: 
                «Art. 76 (L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti).». 
              - L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta l'art. 14, della legge 23 agosto 1988,  n.
          400, recante la  disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,
          pubblicata  nel   Supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta l'art. 9, della legge 5  agosto  2022,  n.
          119, recante le disposizioni di revisione  del  modello  di
          Forze armate  interamente  professionali,  di  proroga  del
          termine per  la  riduzione  delle  dotazioni  dell'Esercito
          italiano, della Marina militare,  escluso  il  Corpo  delle
          capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare,  nonche'
          in  materia  di  avanzamento  degli  ufficiali.  Delega  al
          Governo  per  la   revisione   dello   strumento   militare
          nazionale, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  13  agosto
          2022, n. 189: 
                «Art. 9 (Delega legislativa per  la  revisione  dello
          strumento militare nazionale). - Il Governo e' delegato  ad
          adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la
          revisione dello strumento militare nazionale,  disciplinato
          dal codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.
          66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) ridefinizione, secondo criteri di valorizzazione
          delle professionalita' dei reparti operativi e  sulla  base
          della  rivalutazione  delle  esigenze  di   impiego   nelle
          operazioni nazionali e internazionali,  della  ripartizione
          delle   dotazioni   organiche   del   personale    militare
          dell'Esercito italiano, della Marina militare,  escluso  il
          Corpo  delle  capitanerie  di  porto,  e   dell'Aeronautica
          militare, da conseguire  gradualmente  entro  l'anno  2033,
          nell'ambito delle dotazioni organiche  complessive  fissate
          dall'art. 798, comma  1,  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 66 del 2010; 
                  b)  revisione,  secondo  criteri  di  efficienza  e
          organicita', degli  strumenti  finalizzati  al  progressivo
          raggiungimento, entro il 2033,  delle  dotazioni  organiche
          complessive del personale militare dell'Esercito  italiano,
          della Marina militare, escluso il Corpo  delle  capitanerie
          di porto, e dell'Aeronautica militare, di cui all'art. 798,
          comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del
          2010; 
                  c)  previsione  di  un  incremento   organico,   da
          realizzare  compatibilmente  con   il   conseguimento   dei
          risparmi di cui all'art. 4,  comma  1,  lettera  d),  della
          legge 31 dicembre 2012, n.  244,  non  superiore  a  10.000
          unita', di volontari in ferma prefissata  iniziale  nonche'
          di personale militare dell'Esercito italiano, della  Marina
          militare, escluso il Corpo delle capitanerie  di  porto,  e
          dell'Aeronautica  militare  ad  alta  specializzazione,  in
          particolare medici, personale delle professioni  sanitarie,
          tecnici di laboratorio,  ingegneri,  genieri,  logisti  dei
          trasporti e dei materiali,  informatici  e  commissari,  in
          servizio permanente,  per  corrispondere  alle  accresciute
          esigenze  in  circostanze  di  pubblica  calamita'   e   in
          situazioni di straordinaria necessita' e urgenza, adottando
          la necessaria disciplina di adeguamento; 
                  d) istituzione  di  una  riserva  ausiliaria  dello
          Stato,  non  superiore  a  10.000   unita'   di   personale
          volontario,  ripartito  in  nuclei  operativi  di   livello
          regionale posti alle dipendenze  delle  autorita'  militari
          individuate  con  decreto  del   Ministro   della   difesa,
          impiegabile nei casi previsti dall'art. 887, comma  2,  del
          codice di cui al decreto  legislativo  n.  66  del  2010  e
          dall'art. 24 del codice della protezione civile, di cui  al
          decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero  in  forma
          complementare e in attivita' in campo logistico nonche'  di
          cooperazione civile-militare, disciplinandone la  struttura
          organizzativa, le modalita' di  funzionamento,  nonche'  lo
          stato giuridico militare e le  modalita'  di  reclutamento,
          addestramento,  collocamento  in  congedo  e  richiamo   in
          servizio del relativo personale; 
                  e) previsione della possibilita', per  i  volontari
          in ferma prefissata, di  partecipare  ai  concorsi  per  il
          reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze
          armate ovvero introduzione o incremento  delle  riserve  di
          posti a loro favore nei medesimi concorsi; 
                  f)  previsione  di  iniziative,  nell'ambito  delle
          risorse  umane  e  strumentali  assegnate  a   legislazione
          vigente, per ridefinire  la  formazione  dei  volontari  in
          ferma prefissata  triennale,  associando  all'addestramento
          militare di base e specialistico, compreso quello  relativo
          a  operazioni  cibernetiche,  attivita'  di  studio  e   di
          qualificazione  professionale  volte  all'acquisizione   di
          competenze polifunzionali utilizzabili  anche  nel  mercato
          del lavoro, nonche' mediante l'ottimizzazione  dell'offerta
          formativa del catalogo dei corsi della Difesa; 
                  g)  revisione  della  struttura   organizzativa   e
          ordinativa del Servizio sanitario militare secondo  criteri
          interforze e di specializzazione, prevedendo: 
                    1) l'adeguamento delle strutture e delle  risorse
          strumentali  anche  per  l'utilizzazione  a  supporto   del
          Servizio sanitario nazionale, definendone le modalita'; 
                    2) la possibilita', per i medici  militari  e  il
          personale  militare   delle   professioni   sanitarie,   di
          esercitare  l'attivita'  libero-professionale  intramuraria
          sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero  della
          difesa,   il   Ministero   della   salute,   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze e le regioni; 
                  h) istituzione di fascicoli sanitari relativi  agli
          accertamenti  sanitari  effettuati   nell'ambito   di   una
          procedura concorsuale di qualsiasi Forza armata, prevedendo
          che ad essi sia riconosciuta  validita'  in  riferimento  a
          ulteriori procedure concorsuali della  stessa  o  di  altra
          Forza armata,  per  un  arco  temporale  prestabilito,  nel
          rispetto della normativa in materia di protezione dei  dati
          personali e  senza  alcuna  esplicita  richiesta  da  parte
          dell'interessato. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri e del Ministro della difesa, di  concerto  con  il
          Ministro per la pubblica amministrazione e con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze nonche',  per  i  profili  di
          rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il
          Ministro dell'istruzione e con il  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in
          sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del  decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  e  del  parere  del
          Consiglio di Stato  e  sentito  il  Consiglio  centrale  di
          rappresentanza militare per le materie di  sua  competenza.
          Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di  relazione
          tecnica che dia conto  della  neutralita'  finanziaria  dei
          medesimi  ovvero  dei  nuovi  o  maggiori  oneri  da   essi
          derivanti e dei corrispondenti  mezzi  di  copertura,  sono
          trasmessi alle Camere per l'espressione  del  parere  delle
          Commissioni parlamentari competenti per  materia  e  per  i
          profili finanziari, le quali si pronunciano entro  sessanta
          giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine,
          i decreti possono essere adottati  anche  in  mancanza  del
          parere.  Se  il  termine  per  l'espressione   del   parere
          parlamentare scade  nei  trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza   del   termine   previsto   dal   comma    1    o
          successivamente,  quest'ultimo  termine  e'  prorogato   di
          novanta giorni. 
              3. Entro due anni dalla data di entrata  in  vigore  di
          ciascuno dei decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  il
          Governo   puo'   adottare   disposizioni   integrative    e
          correttive, con le modalita' e nel rispetto dei principi  e
          criteri direttivi di cui al presente articolo. 
              4. In conformita' all'art. 17, comma 2, della legge  31
          dicembre  2009,  n.  196,  qualora  uno  o   piu'   decreti
          legislativi  adottati  ai  sensi  del   presente   articolo
          determinino  nuovi  o  maggiori  oneri  che   non   trovino
          compensazione al  loro  interno,  essi  sono  emanati  solo
          successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse finanziarie. 
              5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni
          dei decreti legislativi  adottati  ai  sensi  del  presente
          articolo   sono   effettuati   apportando   le   necessarie
          modificazioni al codice di cui al  decreto  legislativo  15
          marzo 2010, n. 66. 
              6. Il Governo apporta al testo unico delle disposizioni
          regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.
          90,  le  modificazioni  occorrenti  per  l'adeguamento   ai
          decreti  legislativi  adottati  ai   sensi   del   presente
          articolo.». 
              - Si riporta l'art.  798  del  decreto  legislativo  15
          marzo  2010,  n.  66,  recante:  «Codice   dell'ordinamento
          militare»,  pubblicato  nel  Supplemento   ordinario   alla
          Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106: 
                «Art.   798    (Dotazioni    organiche    complessive
          dell'Esercito   italiano,   della   Marina    militare    e
          dell'Aeronautica militare) - 1. L'entita' complessiva delle
          dotazioni organiche del  personale  militare  dell'Esercito
          italiano, della Marina militare,  escluso  il  Corpo  delle
          capitanerie  di  porto,  e  dell'Aeronautica  militare   e'
          fissata a 160.000 unita'. 
              2. Ferme restando le dotazioni organiche complessive di
          ciascuna Forza armata fissate  dall'art.  798-bis,  possono
          essere apportate, senza oneri aggiuntivi, con  decreto  del
          Ministro  della  difesa  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  modifiche  alle  dotazioni
          organiche delle singole categorie di personale al  fine  di
          adeguarne  la  disponibilita'   alle   effettive   esigenze
          funzionali da soddisfare.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  4  della  legge  31
          dicembre 2012, n. 244, recante: «Delega al Governo  per  la
          revisione dello strumento militare nazionale e norme  sulla
          medesima materia», pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  16
          gennaio 2013, n. 13: 
                «Art.  4  (Disposizioni  in   materia   contabile   e
          finanziaria). - 1. In relazione  a  quanto  previsto  dagli
          articoli 2  e  3,  al  fine  di  incrementare  l'efficienza
          operativa   dello   strumento   militare   nazionale,    la
          flessibilita' di bilancio e garantire il  miglior  utilizzo
          delle risorse finanziarie: 
                  a) la  sezione  II  del  Documento  di  economia  e
          finanza (DEF), di cui all'art. 10 della legge  31  dicembre
          2009, n.  196,  e  successive  modificazioni,  riporta,  in
          apposito allegato, informazioni di dettaglio sui  risultati
          conseguiti nell'attuazione del processo di riconfigurazione
          dello  strumento  militare,  anche  sotto  il  profilo  del
          recupero delle risorse realizzato ai sensi della lettera d)
          del presente comma, e sulle previsioni di reindirizzo delle
          medesime risorse nei settori di spesa in cui si articola il
          bilancio del Ministero della difesa, almeno per il triennio
          successivo; 
                  b) la  legge  di  stabilita',  nel  rispetto  degli
          obiettivi  di  finanza  pubblica,  sulla  base   dei   dati
          afferenti  il  recupero  di  risorse  riportati  nel   DEF,
          provvede alla regolazione delle  grandezze  previste  dalla
          legislazione vigente  in  termini  di  rimodulazione  delle
          risorse  finanziarie  tra  i  vari  settori  di  spesa  del
          Ministero della difesa, al fine di  adeguarne  gli  effetti
          finanziari agli obiettivi di stabilita',  razionalizzazione
          e ridistribuzione delle risorse; 
                  c) le risorse recuperate a seguito  dell'attuazione
          del processo di revisione  dello  strumento  militare  sono
          destinate al riequilibrio dei principali settori  di  spesa
          del Ministero della difesa, con la finalita' di  assicurare
          il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di
          sostenere le capacita' operative; 
                  d) nel corso di ciascun esercizio finanziario,  con
          decreto del Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  accertati  i
          risparmi realizzati in relazione allo stato  di  attuazione
          delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria.
          Detti risparmi, previa verifica dell'invarianza  sui  saldi
          di  finanza   pubblica,   affluiscono   mediante   apposite
          variazioni  di  bilancio,  da  adottare  con  decreto   del
          Ministro dell'economia e delle finanze, nei  fondi  di  cui
          all'art.  619   del   codice   dell'ordinamento   militare,
          unitamente alle maggiori entrate non soggette a limitazioni
          ai sensi della legislazione vigente riferite  ad  attivita'
          di pertinenza del Ministero  della  difesa  non  altrimenti
          destinate da disposizioni legislative o regolamentari. Alla
          ripartizione delle disponibilita' dei predetti fondi, fermo
          restando il divieto di utilizzare risorse in conto capitale
          per il finanziamento di spese  correnti,  si  provvede  con
          decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo  di
          stato maggiore della difesa; 
                  e) nelle more del completamento della riforma della
          struttura del bilancio dello Stato di cui all'art. 40 della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,
          i decreti legislativi di  cui  all'art.  1  della  presente
          legge potranno prevedere per un periodo massimo di tre anni
          la sperimentazione di una maggiore flessibilita' gestionale
          di bilancio connessa al mantenimento  in  efficienza  dello
          strumento  militare  e  al  sostenimento   delle   relative
          capacita' operative. Resta fermo il divieto  di  utilizzare
          risorse in conto capitale per finanziare spese correnti; 
                  f) nelle more del  riordino  di  cui  all'art.  51,
          comma 2, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196, al fine di  garantire  la  massima  trasparenza  della
          spesa,  il  suo  monitoraggio  nel  corso  dell'anno  e  di
          agevolare l'accertamento dei risparmi di cui  alla  lettera
          d)  del  presente  comma,  sono  attivate,  anche  mediante
          apposite convenzioni,  procedure  volte  ad  assicurare  la
          certezza e la  tempestiva  disponibilita'  al  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello  Stato  delle  informazioni
          allo scopo necessarie; 
                  f-bis) i risparmi  di  cui  alla  lettera  d)  sono
          iscritti nello stato  di  previsione  del  Ministero  della
          difesa  sulla  base   delle   previsioni   effettuate   per
          l'esercizio  finanziario  di  riferimento   e   sono   resi
          disponibili nell'esercizio finanziario successivo a  quello
          oggetto di accertamento. 
              2. Al codice dell'ordinamento militare  sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
                a) l'articolo 536 e' sostituito dal seguente: 
                  «Art. 536 (Programmi). - 1.  Con  riferimento  alla
          pianificazione   dei   programmi   di   ammodernamento    e
          rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei  mezzi  e
          dei beni  direttamente  destinati  alla  difesa  nazionale,
          annualmente, entro la data del 30 aprile, il Ministro della
          difesa provvede a trasmettere al Parlamento l'aggiornamento
          della  documentazione  di  cui  agli  articoli  12  e  548,
          comprensivo del piano di impiego pluriennale che riassume: 
                    a) il quadro generale  delle  esigenze  operative
          delle Forze armate, comprensive degli indirizzi  strategici
          e delle linee di sviluppo capacitive; 
                    b)  l'elenco  dei  programmi  d'armamento  e   di
          ricerca in corso ed il  relativo  piano  di  programmazione
          finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno  dei
          programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi
          i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato
          di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico.
          Nell'elenco   sono   altresi'   indicate   le    condizioni
          contrattuali,  con  particolare  riguardo  alle   eventuali
          clausole penali. 
              2. Nell'ambito della stessa documentazione  di  cui  al
          comma  1  sono   riportate,   sotto   forma   di   bilancio
          consolidato, tutte le spese relative alla funzione  difesa,
          comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri. 
              3. In relazione agli indirizzi di cui  al  comma  1,  i
          conseguenti programmi ed i relativi impegni di  spesa  sono
          approvati: 
                a) con legge, se richiedono finanziamenti  di  natura
          straordinaria; 
                b) con decreto  del  Ministro  della  difesa,  se  si
          tratta di  programmi  finanziati  attraverso  gli  ordinari
          stanziamenti di  bilancio,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze se  tali  programmi  sono  di
          durata pluriennale. Salvo quanto  disposto  al  comma  4  e
          sempre che i programmi non si riferiscano  al  mantenimento
          delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, gli  schemi
          di decreto di cui al periodo precedente sono trasmessi alle
          Camere  per  l'espressione  del  parere  delle  Commissioni
          competenti. I pareri sono espressi  entro  quaranta  giorni
          dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente il  termine
          per l'espressione del  parere,  i  decreti  possono  essere
          adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi  alle
          condizioni formulate dalle Commissioni  competenti,  ovvero
          quando le stesse Commissioni  esprimano  parere  contrario,
          trasmette nuovamente alle  Camere  gli  schemi  di  decreto
          corredati delle necessarie  controdeduzioni  per  i  pareri
          definitivi delle Commissioni competenti da esprimere  entro
          trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora
          entro  il  termine  indicato  le   Commissioni   competenti
          esprimano  sugli  schemi  di  decreto  parere  contrario  a
          maggioranza   assoluta   dei   componenti,   motivato   con
          riferimento alla mancata coerenza con il piano  di  impiego
          pluriennale di cui al comma 1, il programma non puo' essere
          adottato. In ogni altro caso,  il  Governo  puo'  procedere
          all'adozione  dei  decreti.  Gli  schemi  di  decreto  sono
          trasmessi anche alle  Commissioni  parlamentari  competenti
          per i profili finanziari. 
              4.  I  piani   di   spesa   gravanti   sugli   ordinari
          stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento  di
          programmi pluriennali finanziati  nei  precedenti  esercizi
          con  leggi  speciali,  se  non   richiedono   finanziamenti
          integrativi, sono sottoposti dal Ministro della  difesa  al
          Parlamento  in  apposito  allegato  al  piano  di   impiego
          pluriennale di cui al comma 1. 
              5. L'attivita' contrattuale relativa  ai  programmi  di
          cui al comma 3 e ai piani di spesa di cui  al  comma  4  e'
          svolta dalle competenti  direzioni  generali  tecniche  del
          Ministero della difesa.»; 
                b) nella sezione II del capo I  del  titolo  III  del
          libro terzo, dopo l'articolo 549 e' aggiunto, in  fine,  il
          seguente: 
                  «Art. 549-bis (Concorsi a titolo oneroso resi dalle
          Forze armate). - 1. Al fine di garantire  il  rimborso  dei
          concorsi a titolo  oneroso  resi  dalle  Forze  armate  per
          attivita' di protezione civile, nei  casi  non  soggetti  a
          limitazioni ai sensi della  legislazione  vigente,  possono
          essere disposte una o piu' aperture di  credito,  anche  su
          diversi capitoli di  bilancio,  a  favore  di  uno  o  piu'
          funzionari delegati nominati dal  Ministero  della  difesa,
          per provvedere al ripianamento degli oneri  direttamente  o
          indirettamente sostenuti e quantificati  sulla  base  delle
          tabelle di onerosita' predisposte dallo  stesso  Ministero.
          Agli ordini di accreditamento di cui al  primo  periodo  si
          applica l'articolo 279, primo comma, del regolamento di cui
          al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Per  le  modalita'
          di  gestione  dei  fondi  accreditati  e  le  modalita'  di
          presentazione dei rendiconti amministrativi si applicano le
          disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, del regolamento di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  20  aprile
          1994, n. 367. Gli ordini di accreditamento disposti dopo la
          data del 30 settembre  di  ciascun  anno,  non  estinti  al
          termine   dell'esercizio   finanziario,   possono    essere
          trasportati all'esercizio successivo.». 
              3.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  809-bis  del  decreto
          legislativo n. 66 del 2010  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 809-bis (Dotazioni organiche dei generali e dei
          colonnelli). - 1. Le dotazioni organiche complessive per  i
          gradi di generale e colonnello sono le seguenti: 
                  generali di corpo d'armata e corrispondenti: 18; 
                  generali di divisione e corrispondenti: 48; 
                  generali di brigata e corrispondenti: 117; 
                  colonnelli: 847.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  812-bis  del  decreto
          legislativo n. 66 del 2010  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 812-bis (Dotazioni organiche degli ammiragli  e
          dei capitani di  vascello). -  1.  Le  dotazioni  organiche
          complessive  per  i  gradi  di  ammiraglio  e  capitano  di
          vascello sono le seguenti: 
                  ammiragli di squadra e corrispondenti: 10; 
                  ammiragli di divisione e corrispondenti: 26; 
                  contrammiragli: 64; 
                  capitani di vascello: 482. 
              2. Nelle dotazioni organiche di cui al  comma  1,  sono
          comprese le dotazioni organiche per i gradi di ammiraglio e
          capitano di vascello del Corpo delle capitanerie  di  porto
          di cui all'art. 814, comma 1-bis.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  818-bis  del  decreto
          legislativo n. 66 del 2010  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 818-bis (Dotazioni organiche dei generali e dei
          colonnelli). - 1. Le dotazioni organiche complessive per  i
          gradi di generale e colonnello sono le seguenti: 
                  generali di squadra aerea e corrispondenti: 10; 
                  generali di divisione aerea e corrispondenti: 22; 
                  generali di brigata aerea e corrispondenti: 54; 
                  colonnelli: 436.».